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STATUTO SCI CLUB
AMITERNUM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
(aggiornato alle modifiche dell’Art.90 L.289/02 del maggio 2004 ed alla
Delibera del Consiglio Nazionale del Coni nr.1273 del 15 luglio 2004)
Art.1
– Denominazione e sede
E’ costituito in Pizzoli (Aq), Via Chiesa Santo Stefano nr.33,
un’Associazione Sportiva, ai sensi degli artt.36 e seguenti del Codice
Civile denominata “SCI CLUB AMITERNUM ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA”.
Art.2
– Scopo
1.
L’associazione è apolitica e non
ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere
distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale.
2.
Essa, conseguito il riconoscimento
ai fini sportivi da parte dell’ordinamento sportivo, ha per finalità lo
sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alle discipline
contemplate dalla F.I.S.I, intese come mezzo di formazione psico-fisica e
morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica
ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a
promuovere la conoscenza e la pratica di ogni citata disciplina. Per il
miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra
l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria
di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sports
contemplati, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio,
l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica
sportiva delle discipline contemplate. Nella propria sede, sussistendone i
presupposti, l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei
propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
3.
L’Associazione è altresì
caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei
diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative;
si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e
gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il
regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue
attività.
4.
L’Associazione accetta
incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni,
nonché agli Statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Sport
Invernali; si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che
gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico,
nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le
vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività
sportiva.
5.
Costituiscono quindi parte
integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti
federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle
Società e Associazioni affiliate.
6.
L’Associazione si impegna a
garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici
nell’ambito delle assemblee di settore federali.
Art.3
– Durata
1.
La durata dell’Associazione è
illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea
Straordinaria degli associati.
Art.4
– Domanda di ammissione
1.
Possono far parte
dell’Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che
partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte
dall’Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una
irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per
irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non
limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e
della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva,
con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da
qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro
e del prestigio dell’Associazione, della Federazione Italiana Sport
Invernali e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia
temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne
derivano.
2.
Tutti coloro i quali intendono far
parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. Il
socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente
Statuto e i Regolamenti dell’Associazione.
3.
La validità della qualità di socio
efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di
ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui
giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso
appello all’Assemblea Generale.
4.
In caso di domanda di ammissione a
socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata
dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda
rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e
risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
5.
La quota associativa non può
essere trasferita a terzi o rivalutata.
6.
Lo Sci Club dovrà tesserare alla
Fisi tutti i propri soci.
Art.5
– Diritti dei soci
1.
Tutti i soci maggiorenni godono,
al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee
sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà
automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile
svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2.
Al socio maggiorenne è altresì
riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno
dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al Comma 2 del
successivo Art.13.
3.
La qualifica di socio dà diritto a
frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale,
secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
Art.6
– Decadenza dei soci
1.
I soci cessano di appartenere
all’associazione nei seguenti casi:
A)
dimissione volontaria;
B)
morosità protrattasi per oltre due
mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
C)
radiazione deliberata dalla
maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata
contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori
dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon
andamento del sodalizio;
D)
Scioglimento dell’Associazione ai
sensi dell’Art.25 del presente Statuto.
2.
Il provvedimento di radiazione di
cui alla precedente lettera C), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere
ratificato dall’Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale
deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio
con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di
radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
3.
L’associato radiato non può essere
più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale,
né parziale e né totale.
Art.7
– Organi
1.
Gli organi sociali sono:
A)
l’Assemblea Generale dei soci;
B)
il Presidente;
C)
il Consiglio Direttivo.
Art.8
– Funzionamento dell’Assemblea
1.
L’Assemblea Generale dei soci è il
massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni
ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita
rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa
legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non
intervenuti o dissenzienti.
2.
La convocazione dell’Assemblea
Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
A)
almeno la metà più uno degli
associati in in regola con il pagamento delle quote associative all’atto
della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la
convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo;
B)
almeno la metà più uno del
Consiglio Direttivo.
3.
L’Assemblea dovrà essere convocata
presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la
massima partecipazione degli associati.
4.
Le assemblee sono presiedute dal
Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento,
dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute
all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5.
L’Assemblea nomina un segretario
e, se necessario, due scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva in
ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare
tra i soggetti con funzione di scrutatori, i candidati alle stesse.
6.
L’assistenza del segretario non è
necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
7.
Il Presidente dirige e regola le
discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
8.
Di ogni assemblea si dovrà
redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal
Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve
essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute
più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Art.9
– Diritti di partecipazione
1.
Potranno prendere parte alle
assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati in
regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti
disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli
associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l’elenco degli
associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello
all’Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
2.
Ognuno può rappresentare in
Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.
Art.10
– Assemblea Ordinaria
1.
La convocazione dell’Assemblea
Ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso
nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a
mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione
dell’Assemblea devono essere indicati il il giorno, il luogo e l’ora
dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2.
L’Assemblea deve essere indetta a
cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta
l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per
l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio
preventivo.
3.
Spetta all’Assemblea deliberare
sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in
merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi
elettivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed
ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza
dell’Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo
esame ai sensi del precedente Art.8 Comma 2.
Art.11
– Validità Assembleare
1.
L’Assemblea Ordinaria è
validamente costituita in prima convocazione con la presenza della
maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera
validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio
ha diritto ad un voto.
2.
L’Assemblea Straordinaria in prima
convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli
associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
3.
Trascorsa un’ora dalla prima
convocazione tanto l’Assemblea Ordinaria che l’Assemblea Straordinaria
saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati
intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’Art.21 del
Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti
degli associati.
Art.12
– Assemblea Straordinaria
1.
L’Assemblea Straordinaria deve
essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima
dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’Associazione e
contestuale comunicazione agli associati a mezzo porsta ordinaria,
elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono
essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle
materie da trattare.
2.
L’Assemblea Straordinaria delibera
sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale;
atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e
sostituzione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi
ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione
dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di
liquidazione.
Art.13
– Consiglio Direttivo
1.
Il Consiglio Direttivo è composto
da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in
volta, dall’Assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente,
dall’Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il
Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio
Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono
rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di
parità prevarrà il voto del Presidente.
2.
Possono ricoprire cariche sociali
i soli soci, regolarmente tesserati alla Fisi in regola con il pagamento
delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali
in altre Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche nell’ambito della
Federazione medesima, non abbiano riportato condanne passate in giudicato
per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o
di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, discipline
associate o Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti a squalifiche o
sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3.
Il Consiglio Direttivo è
validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in
carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
4.
In caso di parità il voto del
Presidente è determinante.
5.
Le deliberazioni del Consiglio,
per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha
presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal
Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Art.14
– Dimissioni
1.
Nel caso che per qualsiasi
ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più
Consiglieri che non superino la metà del Consiglio,
i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio
con il subentro del primo candidato, in ordine
di votazione alla carica di Consigliere, non
eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti
dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati
che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti
fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per
surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei
Consiglieri sostituiti.
2.
Nel caso di impedimento del
Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative
funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo
Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.
3.
Nel caso di dimissioni della
maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi
decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza
ritardo l’Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
4.
Nel caso di dimissioni del
Presidente il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in
carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea
Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova
costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione
dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte
dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.
Art.15
– Convocazione Direttivo
1.
Il Consiglio Direttivo si riunisce
ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta
richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.
Art.16
– Compiti del Consiglio Direttivo
1.
Sono compiti del Consiglio
Direttivo:
A)
deliberare sulle domande di
ammissione dei soci;
B)
redigere il bilancio preventivo e
quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
C)
fissare le date delle Assemblee
Ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare
l’Assemblea Straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’Art.8, Comma 2;
D)
redigere gli eventuali regolamenti
interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea degli associati;
E)
adottare i provvedimenti di
radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
F)
attuare le finalità previste dallo
Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci.
Art.17
– Il Presidente
1.
Il Presidente dirige
l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia
degli altri Organi Sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Art.18
– Il Vicepresidente
1.
Il Vicepresidente sostituisce il
Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle
mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art.19
– Il Segretario
1.
Il Segretario dà esecuzione alle
deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali
delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura
l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri
contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo
mandato del Consiglio Direttivo.
Art.20
– Il rendiconto
1.
Il Consiglio Direttivo redige il
bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre
all’approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la
complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.
2.
Il bilancio deve essere redatto
con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel
rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3.
Insieme alla convocazione
dell’Assemblea Ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione
del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia
del bilancio stesso.
Art.21
– Anno sociale
1.
L’anno sociale e l’esercizio
finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun
anno.
Art.22
– Patrimonio
1.
I mezzi finanziari sono costituiti
dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai
contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi
derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.
Art.23
– Sezioni
1.
L’Assemblea, nella sessione
Ordinaria, potrà costituire delle Sezioni nei luoghi che riterrà più
opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art.24
– Clausola Compromissoria
1.
Tutte le controversie insorgenti
tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute
all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le
regole previste dalla Fisi.
Art.25
– Scioglimento
1.
Lo scioglimento dell’Associazione
è deliberato dall’Assemblea Generale dei soci, convocata in seduta
straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti
degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che
in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo
voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta
dell’Assemblea Generale Straordinaria da parte dei soci avente per oggetto
lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno tre
quarti dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
2.
L’Assemblea, all’atto di
scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in
merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio
dell’Associazione.
3.
La destinazione del patrimonio
residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità
sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.26
– Norma di rinvio
1.
Per quanto non espressamente
previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e
dei Regolamenti della Federazione Italiana Sport Invernali a cui
l’Associazione è affiliata ed in subordine le Norme del Codice Civile.

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